Art. 2.
(Abbassamento del limite di età per l'accertamento dell'età del minore e per l'obbligo della declaratoria di non imputabilità).

      1. Ai fini dell'accertamento dell'età del minore e dell'obbligo di immediata declaratoria della non punibilità, i riferimenti al limite di età di quattordici anni di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, devono intendersi sostituiti con il limite di età di dodici anni.